Dettaglio Contenuto
- Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) per i tagli boschivi nei siti di Rete Natura 2000
- Note riassuntive per i tagli boschivi nei siti di Rete Natura 2000
- [ A ] Casi di "esclusione" dalla procedura di Vinca
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In tutti i siti della rete Natura 2000, ad esclusione dei siti elencati alla lettera B, è possibile effettuare alcune tipologie di taglio di utilizzazione dei boschi (taglio del bosco ceduo semplice, invecchiato, composto o a sterzo, taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o taglio di diradamento di una fustaia), sia per uso commerciale del legname che per l'autoconsumo, senza dover richiedere la procedura di Vinca, in quanto tali tipologie sono già state prevalutate dalla Regione Emilia- Romagna in collaborazione con le altre Autorità Vinca (Determina n. 14585/2023).
Affinché tale procedura sia corretta è necessario, però, che il soggetto proponente un taglio boschivo rispetti tutte le seguenti Condizioni d'Obbligo, nonché tutte le Prescrizioni di cui all'art. 64 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
• Il bosco deve essere ubicato in collina o in montagna (oltre i 200 m slm).
• Il taglio di un bosco ceduo (semplice, invecchiato, composto o a sterzo) deve interessare al massimo una superficie di 2 ha.
• Il taglio di conversione di un bosco ceduo in fustaia o di un diradamento di una fustaia deve interessare al massimo una superficie di 3 ha.
• Non devono essere abbattuti alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza).
• Non devono essere abbattuti alberi appartenenti a specie tutelate dalle norme vigenti.
• Gli alberi da rilasciare si devono individuare tra i soggetti dominanti, di maggior diametro e di maggior pregio naturalistico, tra le specie autoctone, privilegiando le specie meno rappresentate nel popolamento boschivo.
• Si deve evitare la totale asportazione della necromassa presente a terra e devono essere mantenuti alcuni tronchi di medie dimensioni a terra.
• La ramaglia e gli scarti di legname che non vengono asportati dal bosco non devono essere depositati nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d’acqua, canali, sorgenti, canneti, viabilità forestale o sentieri.
• L'eventuale intervento di taglio della vegetazione infestante deve riguardare prevalentemente il rovo (Rubus spp.), la vitalba (Clematis vitalba), la felce aquilina (Pteridium aquilinum) o le specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
• Si devono mantenere alcuni nuclei di sottobosco arbustivo.
• Non devono essere realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente.
• Si deve provvedere al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.
• Non devono essere realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario non forestale e nelle seguenti aree: acque lentiche, corsi d'acqua, canali, sorgenti o canneti.
• Al termine dei lavori o delle attività, si devono rimuovere e smaltire tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.
Nei siti di Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parchi Emilia Centrale si applicano esclusivamente le indicazioni di quanto sopra indicato.
Consultare la Circolare regionale sottostante per ulteriore dettaglio informativo.
Nota: È possibile effettuare il taglio boschivo limitatamente ai casi previsti nel Regolamento forestale regionale n. 3/2018 all'art. 6 c. 1 lett. c) che si riferiscono al taglio di utilizzazione del legname per uso non commerciale di superficie massima di 1.500 mq all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici, qualora si rispettino tutte le Condizioni d'Obbligo sopra indicate.
Pertanto, tutti i tagli boschivi sopraelencati che non possono rispettare le Condizioni d'Obbligo indicate devono essere sempre sottoposti alla procedura di Vinca.
Viceversa, tutti i tagli boschivi di cui alla lettera A che possono rispettare le Condizioni d'Obbligo sopra indicate non sono da sottoporre alla procedura di Vinca.
- - [ B ] Casi di NON esclusione dalla procedura di Vinca
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Quanto alla presente lettera B le disposizioni non si applicano ai siti di Rete Natura 2000 gestiti da Ente Parchi Emilia Centrale.
Consultare la Circolare regionale sottostante per ulteriore dettaglio informativo.
Nota: Ad esclusione dei casi previsti nel Regolamento forestale regionale n. 3/2018 all’art. 6 comma 1 lettera c) che si riferiscono al taglio di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardante una superficie massima di 1.500 mq all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici.
In conclusione, tutti i tagli boschivi di cui alla lettera A che possono rispettare le Condizioni d’Obbligo sopra indicate non sono da sottoporre alla procedura di Vinca, mentre quelli che non possono rispettare le Condizioni d’Obbligo sopra indicate devono essere sempre sottoposti alla procedura di Vinca, come pure sono soggetti alla procedura di Vinca tutti i tagli boschivi che rientrano nella casistica di cui alla lettera B.
- - [ C ] Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale in ambito forestale (art. 64 - Regolamento forestale n. 3/2018)
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Le seguenti disposizioni si applicano a tutti i tagli di utilizzazione dei boschi ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e si applicano sia ai tagli prevalutati dalla Regione che a quelli che devono essere sottoposti alla procedura di Vinca.
a) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dagli specchi d’acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l’eventuale copertura o l’interramento, previa autorizzazione dell’Ente gestore o previa valutazione di incidenza.
b) è vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d’acqua.
c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), salvo autorizzazione dell’Ente gestore; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Tale divieto non si applica alle potature, e ai tagli per autoconsumo eseguiti nei limiti definiti all’art. 8, e ai casi in cui il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), approvato con delibera di Giunta regionale individua come tipologie di interventi che non devono rispettare tale periodo di sospensione dei lavori.
d) è vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.
e) è vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ettari nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).
f) è obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all’interno di boschi misti di latifoglie.
g) è obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ettaro, comprese le conversioni all’alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all’invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.
h) è obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici o composti, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d’acqua e nei canali.
i) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell’Ente gestore o previa valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d’acqua.
j) nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.
k) nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni. - Circolare Regione Emilia-Romagna
- Regolamento forestale Regione Emilia-Romagna
- Il Regolamento forestale delle Regione Emilia-Romagna è entrato in vigore del 15 settembre 2018 in sostituzione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
Ultimo aggiornamento: 19/09/2023
Pubblicazione: 14/09/2023